Circolare clienti n. 14 del 17/12/2025
I datori di lavoro nel settore edile sono tenuti a fornire ai lavoratori una tessera di riconoscimento contenente una
fotografia e le generalità del lavoratore, nonché i dati del datore di lavoro. I lavoratori, a loro volta, sono obbligati ad
esporre tale tessera.
Lo stesso obbligo si estende ai lavoratori autonomi, i quali devono provvedere autonomamente a dotarsi del tesserino, se
operano direttamente nei cantieri.
Il D.Lgs. 81/2008 ha riproposto questi adempimenti, ampliando però il loro campo di applicazione, senza circoscriverlo
al solo settore dell’edilizia e legandolo alle attività rese in regime di appalto o subappalto. Più in dettaglio:
- l’articolo 18 annovera tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, nell’ambito dello svolgimento di
attività in regime di appalto e di subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; - l’articolo 26, comma 8, stabilisce che i datori di lavoro devono fornire il tesserino di riconoscimento al proprio
personale; - l’articolo 20, comma 3, obbliga i lavoratori impiegati in attività di appalto o subappalto ad esporre il tesserino.
ARRIVA IL BADGE DIGITALE DI CANTIERE
Con il D.L. 159/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2025 noto come D.L. Sicurezza entra in vigore un
nuovo sistema elettronico di identificazione per tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti nel settore pubblico e
privato.
Si tratta di un’evoluzione del tesserino di cantiere previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, già ribattezzato badge di
cantiere; la nuova norma, infatti, prevede che “le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto,
pubblico o privato, siano tenute a fornire ai propri dipendenti la suddetta tessera”, “ma dotata di un ologramma non
riproducibile e utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente”.
L’attuazione della disposizione, avverrà entro il 30 dicembre 2025 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto)
attraverso un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il garante per la protezione dei dati
personali e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
BADGE DIGITALE DI CANTIERE: COS’È E COME FUNZIONA
Il badge digitale di riconoscimento è uno strumento pensato per rafforzare la sicurezza e la trasparenza nel settore delle
costruzioni attraverso la creazione di un sistema di tracciabilità e di monitoraggio digitale delle presenze nei cantieri
collegato alla piattaforma SIISL (il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa). L’obiettivo è garantire
controlli più efficaci sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità contributiva dei dipendenti
Dotato di un codice univoco anti-contraffazione, consentirà di precompilare i dati identificativi dei lavoratori assunti
tramite il SIISL, registrare in modo automatico le presenze all’interno dei cantieri e di identificare il percorso formativo
del lavoratore in materia di sicurezza. Potrà contenere dati come informazioni personali, impresa di appartenenza,
contratto collettivo nazionale applicato e orari di lavoro diventando un vero proprio passaporto della sicurezza.
Il sistema è già stato sperimentato con successo nei cantieri dell’area metropolitana di Roma Capitale e in quelli della
ricostruzione post-sisma e in Emilia-Romagna.
IL BADGE NEI CANTIERI DELLA RICOSTRUZIONE
Il badge di cantiere è stato introdotto dall’articolo 35, comma 6, del D.L. 189/2016 recante “Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e reso operativo dall’Ordinanza del Commissario Straordinario
del Governo n. 216/2024.
Esso è fornito a tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco ed in somministrazione, che
lavorano nei cantieri della ricostruzione, indipendentemente dal CCNL applicato.
Il sistema prevede un gestionale interpolabile con la nuova sezione “Monitoraggio Cantieri” di GE.DI.SI. e un’app,
entrambi realizzati dalla CNCE e messi a disposizione delle Casse del cratere, per il monitoraggio dei flussi di
manodopera impiegata nei cantieri della ricostruzione da parte del “Referente di Cantiere” potrà registrare giornalmente
le presenze sul sito.
Il “Settimanale di cantiere” contiene, per ciascuna settimana:
- i dati delle imprese presenti sul cantiere;
- i dati relativi alla forza lavoro odierna e se viene applicato il contratto CCNL edilizia;
- i dati relativi ai mezzi presenti;
- i dati relativi al “Badge di cantiere digitale” di tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in
distacco ed in somministrazione, che lavoreranno nei cantieri della ricostruzione, indipendentemente dal CCNL
applicato, in regime di contratto di appalto o di subappalto.
Le registrazioni confluiscono attraverso il gestionale nella piattaforma GE.DI.SI. per alimentare automaticamente anche
il settimanale di cantiere.
Grazie all’utilizzo di tecnologie come l’NFC e il QR Code, è possibile, inoltre, rilevare automaticamente le presenze nei
cantieri, garantendo un controllo efficace sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità contributiva.
Le Casse Edili comunicano alla Sezione “Monitoraggio Cantieri” l’elenco delle persone che possono accedere per ogni
cantiere, nonché l’insieme delle letture dei badge.
Le informazioni contenute nella Sezione “Monitoraggio Cantieri” sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo
Interforze presso la Prefettura territorialmente competente per verificare la proprietà dei mezzi e il personale con la
relativa posizione lavorativa e incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.
COS’È E A COSA SERVE IL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO NEI CANTIERI
Il tesserino di riconoscimento sul cantiere è un documento che attesta l’identità dei lavoratori e di tutti i soggetti
autorizzati ad accedere al cantiere, in conformità con le normative in materia di sicurezza sul lavoro, garantendo che
ogni individuo presente in cantiere possieda una qualifica specifica e operi nel rispetto delle normative previste.
COSA DEVE CONTENERE IL TESSERINO AZIENDALE?
Il tesserino di solito contiene:
- nome e cognome del lavoratore;
- ruolo o mansione;
- eventuale certificazione o qualifica specifica (ad esempio, qualifica di sicurezza sul lavoro);
- foto del lavoratore;
- numero di identificazione (ID);
- scadenza del tesserino, se applicabile.
COME SI OTTIENE IL TESSERINO AZIENDALE?
Passo 1: Registrazione su SIISL
- Registra l’azienda: Assicurati che l’anagrafica della tua impresa sia correttamente registrata e inserita nel
sistema SIISL. - Verifica i dati dei lavoratori: Controlla che i dati anagrafici di ogni lavoratore siano corretti e aggiornati sulla
piattaforma.
Passo 2: Generazione del badge - Richiesta da parte dell’impresa: Una volta che tutti i dati sono stati verificati e registrati, l’azienda potrà
richiedere il badge per ogni singolo dipendente. - Modalità di emissione: Il badge può essere richiesto in due formati:
o Digitale: Integrato in un’app o un portale aziendale.
o Fisico: In formato tessera, completo di QR code e fotografia del lavoratore. - Badge automatico (per lavoratori assunti tramite SIISL): Se il lavoratore è stato assunto tramite un’offerta
pubblicata sul SIISL, il badge digitale verrà generato automaticamente e precompilato. Il datore di lavoro dovrà
solo inserire eventuali integrazioni.
La produzione dei tesserini avverrà tramite il portale SIISL del Ministero del Lavoro o sistemi collegati.
Il badge digitale nel SIISL sarà obbligator io dal 31 dicembr e 2025 per i cantier i pubblici e dal 1° mar zo 2026 per i
cantier i pr ivati
COLLEGAMENTO CON LA PATENTE A CREDITI
Il badge digitale si inserisce in un quadro normativo più ampio che include il potenziamento della Patente a Crediti per
imprese e lavoratori autonomi:
- Punteggio iniziale: 30 crediti assegnati all’impresa
- Decurtazioni: In caso di violazioni gravi in materia di sicurezza o infortuni sul lavoro
- Sanzioni raddoppiate: Per chi opera senza Patente a Crediti
- Sospensione temporanea: In caso di perdita totale dei crediti
In sostanza, mentre il badge digitale verifica la regolarità del singolo lavoratore sul campo, la Patente a Crediti valuta la
conformità complessiva dell’impresa in materia di sicurezza.
VANTAGGI DEL BADGE ELETTRONICO PER LE IMPRESE EDILI
Oltre all’adempimento normativo, il badge digitale offre vantaggi operativi concreti:
- Tracciabilità automatica: Integrazione con sistemi di gestione presenze e rapportini digitali
- Riduzione errori: Eliminazione della documentazione cartacea e dei controlli manuali
- Controlli più rapidi: Verifica immediata della regolarità durante le ispezioni
- Conformità semplificata: Sistema centralizzato per la gestione dei documenti di sicurezza
PER CHI È OBBLIGATORIO IL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO?
I datori di lavoro nel settore edile sono tenuti a fornire ai lavoratori una tessera di riconoscimento contenente una
fotografia e le generalità del lavoratore, nonché i dati del datore di lavoro. I lavoratori, a loro volta, sono obbligati ad
esporre tale tessera.
Anche i membri di imprese familiari (articolo 230-bis del Codice Civile) e i lavoratori autonomi (articolo 2222 del
Codice Civile) che operano in contesti di appalto o subappalto devono dotarsi del tesserino di riconoscimento, come
previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/2008.
Con la nota n. 656 del 23 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sull’obbligo per i
datori di lavoro di dotare i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento e per i lavoratori di esporla durante
l’attività lavorativa.
Tali precisazioni si sono rese necessarie a seguito della modifica legislativa introdotta dalla Legge 203/2024 (noto come
Collegato Lavoro), che ha revisionato l’articolo 304, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008, abrogando i commi 3, 4 e 5
dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006 (convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006).
TESSERINO DI RICONOSCIMENTO IN CANTIERE: IL REGIME SANZIONATORIO
Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non provvede a fornire ai propri dipendenti il tesserino
di riconoscimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’articolo 55, comma 5, lettera i, del
D.Lgs. 81/2008, che varia da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.
Allo stesso modo:
- il lavoratore che, pur essendo in possesso del tesserino, omette di esporlo, è sanzionato in base all’articolo 59,
comma 1, lettera b, con una sanzione amministrativa compresa tra 50 a 300 euro; - il lavoratore autonomo (e gli altri soggetti indicati dall’articolo 21), sia che non si munisca di tessera (articolo
60 comma 1 lett. b) e sia che non la esponga (articolo 60 comma 2), è soggetto ad una sanzione amministrativa
che varia da 50 a 300 euro.



