A tutto il personale e ai responsabili interessati,
si conferma che, a decorrere dal 24 maggio, in applicazione del quadro normativo vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025), la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza dovrà essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa che comporti esposizione ai rischi, fatta eccezione per le attività turistico-ricettive per le quali trova applicazione la disciplina derogatoria di seguito richiamata.
Tale requisito si applica a tutte le attività lavorative che comportano esposizione, anche potenziale, a rischi specifici connessi alla mansione svolta.
L’avvio dell’attività lavorativa sarà pertanto subordinato al completamento dei percorsi formativi previsti dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali applicabili.
Si segnala inoltre che, con la legge di conversione n. 198 del 30 dicembre 2025 del Decreto Legge n. 159/2025 (“Decreto Sicurezza”), è stata introdotta una specifica previsione per le imprese dei settori turistico, della ristorazione e dell’ospitalità.
In particolare, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’art. 37, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 possono essere completati entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, inclusi i rapporti in somministrazione.
La disposizione, in vigore dal 31 dicembre 2025, introduce una deroga rispetto alla disciplina generale prevista dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, mantenendo fermo l’obbligo formativo complessivo previsto per i settori a basso rischio (4 ore di formazione generale e 4 ore di formazione specifica), ma consentendo una maggiore flessibilità nei tempi di completamento della formazione.
Con riferimento alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in smart working, si precisa inoltre che la normativa vigente non prevede un obbligo autonomo ed esplicito di un modulo formativo aggiuntivo specificamente dedicato al lavoro da remoto.
Resta tuttavia fermo che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la formazione deve essere adeguata ai rischi effettivi connessi sia alla mansione svolta sia alle modalità di esecuzione dell’attività lavorativa.
Alla luce di tale principio, si ritiene opportuno — quale buona prassi organizzativa — integrare i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza con contenuti specifici riferiti al lavoro da remoto, con particolare attenzione a:
- rischi ergonomici;
- corretto utilizzo delle attrezzature informatiche e dei videoterminali;
- organizzazione del lavoro e gestione dei tempi;
- prevenzione dell’affaticamento e del sovraccarico lavorativo.
Tale integrazione, pur non configurando un obbligo normativo autonomo, contribuisce a garantire una più completa copertura degli obblighi formativi e una maggiore efficacia delle misure di prevenzione adottate dall’organizzazione.
Seguirà apposita comunicazione con le indicazioni operative di dettaglio, incluse le modalità di erogazione, registrazione e tracciamento della formazione.
Si raccomanda ai responsabili competenti di assicurare la piena applicazione di quanto sopra.
Rimaniamo a disposizione per supportarla nella gestione degli adempimenti sopra indicati e per eventuali chiarimenti.
Lo staff di InRegola.



