Fascicolo del corso
Fascicolo del corso
L’insieme di tutta la documentazione – cartacea o elettronica – relativa al corso erogato (Dati dei partecipanti, registro presenze con firme, elenco docenti con firme, progetto formativo e programma del corso, verbali di verifica finale). Il fascicolo del corso deve essere conservato per 10 anni.
Progetto formativo
È un documento, obbligatorio per tutti i corsi, contenente tutte le informazioni: dall’analisi dei fabbisogni, alla progettazione del corso, alle metodologie didattiche utilizzate, alle modalità di erogazione, al materiale utilizzato, alle modalità verifiche dell’apprendimento etc.
I verbali delle verifiche finali sono obbligatori
Sono obbligatori per tutti i corsi disciplinati dal nuovo Accordo Stato Regioni.
Lavoratori e preposti
I termini per formare un nuovo lavoratore
Non sono più previsti i 60 giorni entro cui completare la formazione. Il lavoratore va quindi formato prima dell’avvio dell’attività lavorativa.
Sono riportate delle indicazioni per i lavoratori stranieri
Prima del corso è necessario effettuare una verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e se necessario utilizzare delle modalità che assicurino la comprensione (es. mediatore e traduttore).
Aggiornamento corso preposti
Chi ha frequentato la formazione base o l’ultimo aggiornamento prima del 24 maggio 2023, deve aggiornarsi entro il 23 maggio 2026.
Chi ha frequentato la formazione base o il corso dopo il 24 maggio 2023, dovrà aggiornarsi ogni 2 anni a partire dalla data del corso.
Datore di lavoro
Il datore di lavoro che deve ricoprire l’incarico diretto di RSPP deve effettuare le 16 ore del corso Datore di lavoro comune + le 8 ore del corso DDL RSPP
I datori di lavoro che hanno già eseguito il corso datore di lavoro con incarico RSPP ai sensi della vecchia normativa devono rifare nuovamente il corso datore di lavoro?
No, i DDL che abbiano già frequentato il corso DDL RSPP sono esonerati dal corso DDL.
Chi ha frequentato il corso dirigenti (16 ore) e successivamente diventa datore di
Le tabelle contenute nell’Accordo stabiliscono che colui che abbia frequentato il corso da dirigente è esonerato dal corso DDL e dovrà semplicemente aggiornare la formazione trascorsi 5 anni.
Moduli aggiuntivi cantieri
Chi deve frequentare i moduli aggiuntivi “cantieri” nei corsi DDL e Dirigente
Il modulo aggiuntivo “cantieri” andrà frequentato da DDL e Dirigenti di aziende ricomprese in settori ATECO “afferenti” i lavori edili o di ingegneria civile (quali definiti all’Allegato X del d.lgs. n. 81/2008), ma anche da DDL e Dirigenti di imprese che operino costantemente o in modo non episodico in attività edili o di ingegneria civile, in quanto le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 fanno riferimento a contesti classificabili come “cantieri” la cui definizione è fornita nel d.lgs. n. 81/2008 all’Allegato X.
Un dirigente che ad oggi abbia già frequentato il corso ai sensi dell’ASR 21/12/2011, ma sia impiegato in un’azienda che operi costantemente o in modo non episodico in attività edili o di ingegneria civile, deve frequentare il modulo cantieri?
L’Accordo, nel paragrafo dedicato alle “disposizioni transitorie”, stabilisce un credito formativo totale per i dirigenti; questo significa che il dirigente che abbia già frequentato il corso ai sensi dell’abrogato ASR 21/12/2011, non dovrà seguire il modulo aggiuntivo “cantieri”, ma dovrà semplicemente procedere al relativo aggiornamento (alla scadenza del corso precedente) ai sensi del “nuovo” Accordo.
Modulo cantieri: è possibile organizzare il corso da 6 ore aggiuntivo cantieri e far partecipare sia dirigenti, sia DdL?
I contenuti dei moduli sono perfettamente sovrapponibili ed anche le tabelle di riconoscimento crediti di cui all’Allegato III esonerano sia l’una che l’altra figura dalla frequenza al corso in caso di possesso della formazione cantieri; quindi la risposta è sì, è possibile formare un’unica aula, ma sarà necessario differenziare le edizioni dei due corsi e sarà obbligatoria la tenuta di due registri differenti a seconda del credito rilasciato (DDL o DIRIGENTE) ed anche il rilascio dell’attestato finale sarà differente a seconda della figura formata.
Attrezzature di lavoro
Essendo il corso “carroponte” una nuova attrezzatura normata, è possibile fare i corsi ancora per un anno con vecchia modalità, sfruttando il periodo transitorio?
No, per il carroponte, non esistendo una normativa precedente, dal giorno di entrata in vigore dell’Accordo si dovranno erogare i corsi ai sensi della nuova normativa, entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
Per le attrezzature è prevista una verifica intermedia in cui si parla genericamente di “questionario a risposta multipla”. Quante domande dovranno essere predisposte per queste verifiche intermedie?
L’Accordo Stato-Regioni prevede che per le sole verifiche finali sia somministrato un questionario di minimo 30 domande. Trattandosi però, in questa specifica casistica, di verifica intermedia e non finale, questo limite numerico non è applicabile.
Numero di partecipanti e parti pratiche
Quanti partecipanti possono essere ammessi alle parti teoriche di un corso?
n. 30
Quanti partecipanti possono essere ammessi alle parti pratiche di un corso?
n. 6
Il rapporto di 1:6 docente/partecipanti per le prove pratiche riguarda tutti i corsi? Anche Primo Soccorso e Antincendio?
Il rapporto 1:6 previsto per le parti pratiche riguarda solo i corsi disciplinati dal Nuovo Accordo 17/04/2025, ovvero Attrezzature e Spazi Confinati.
I corsi Antincendio e Primo Soccorso hanno altre normative di riferimento, rispettivamente DM 2 settembre 2021 per l’antincendio e DM 388/2003 per Primo Soccorso.
Per le parti pratiche possono essere organizzate più sessioni contemporaneamente?
Si, a condizione che il rapporto docente partecipante sia 1:6. Stessa cosa vale anche per i corsi attrezzature di lavoro. Durante il corso deve essere presente un docente, un’attrezzatura e sei partecipanti.
Verifica efficacia formativa
Per quali corsi è prevista la verifica dell’efficacia della formazione
Per tutti i corsi rivolti ai lavoratori: formazione specifica, spazi confinati, attrezzature e relativi aggiornamenti.
Cosa si intende per “verifica dell’efficacia”
La “verifica dell’efficacia” consiste nel valutare se la formazione ha realmente prodotto un cambiamento concreto nei lavoratori, non limitandosi a controllare quanto appreso durante il corso. Il suo scopo è accertare se le conoscenze trasmesse si sono tradotte in comportamenti più sicuri e competenze migliorate nello svolgimento delle attività lavorative quotidiane, con un impatto positivo sulla sicurezza e sulla produttività dell’ambiente di lavoro.
La responsabilità della verifica dell’efficacia della formazione ricade sul Datore di Lavoro. È suo compito assicurarsi che la formazione non solo sia erogata, ma anche che produca gli effetti in termini di sicurezza e competenza sul lavoro. In questo importante compito il DDL potrà essere affiancato dal formatore che ha effettuato la docenza.
Il nuovo Accordo suggerisce diverse modalità pratiche per effettuare questa verifica, tra cui l’analisi degli infortuni aziendali, la somministrazione di questionari valutativi, l’utilizzo di checklist operative di controllo per osservare e valutare direttamente i comportamenti sul posto di lavoro.
Queste verifiche dovrebbero essere effettuate a una certa distanza di tempo dalla formazione, ad esempio tra i 6 mesi e un anno, per valutare l’effettiva interiorizzazione delle competenze.
Attestati, questionari di apprendimento e di gradimento
La valutazione sul gradimento è obbligatoria
Secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la valutazione del gradimento è diventata obbligatoria per tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’obiettivo è garantire un monitoraggio sistematico della soddisfazione dei discenti, al fine di migliorare continuamente l’efficacia dei percorsi formativi.
Gli attestati devono essere consegnati ai lavoratori?
Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede che “Ai partecipanti ai corsi … deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato”. Quindi si introduce chiaramente l’obbligo di consegnare ai singoli partecipanti ai corsi l’attestato.
L’obbligo di consegna degli attestati al lavoratore deriva inoltre dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali trattata dal Regolamento (EU) 2016/679 noto come GDPR e dal D. Lgs. 196/2003 noto come Codice Privacy.
Tutti gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro raccolgono dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, secondo quanto disposto dal diritto di accesso citato dall’art. 15 del GDPR, al suo datore di lavoro che quale titolare conserva il titolo.
Quindi, l’azienda, custodendo dati personali dei dipendenti (anche all’interno dei fascicoli personali), è tenuta su richiesta del dipendente (anche ex-dipendente), ai sensi dell’art. 15 del GDPR, a rendere disponibile tutta la documentazione e consegnarne copia, ivi inclusi gli attestati di formazione professionale.
L’accordo prevede almeno 30 domande nel test finale della verifica della comprensione dei contenuti
L’accordo prevede che i test finali siano di almeno 30 domande, somministrabili anche in itinere. Quindi sarà possibile suddividere le 30 domande in più test in itinere, da somministrare al termine dei singoli moduli. L’importante è che in totale le domande siano 30 e venga considerato il 70% complessivo di risposte per il superamento del test.
Periodo transitorio
Ho un contratto in essere con un cliente che prevede per la formazione preposti una durata da 8 ore anziché 12 ore
Entro i 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni abrogati (Per i corsi già precedentemente normati)
Nei 12 mesi transitori quindi si potranno erogare corsi sia secondo il vecchio accordo che secondo quello nuovo?
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.
Quindi potranno essere erogati i corsi ai sensi della vecchia normativa, ad eccezione dei corsi disciplinati dal nuovo accordo che in precedenza non erano normati (spazi confinati, carroponte, raccogli frutta, caricatori materiali), i quali, questi ultimi, potranno essere erogati solo ai sensi della nuova normativa.
Inoltre si ricorda che, sebbene l’Accordo preveda una deroga transitoria di 12 mesi durante i quali è possibile svolgere i corsi secondo la “vecchia” normativa (Accordo 21/12/2011), questa deroga non si applica ai corsi per preposti limitatamente alla biennalità dell’aggiornamento e al divieto della modalità e-learning, poiché le regole dell’art. 37 – di rango legislativo superiore – non possono essere superate da un Accordo. Di conseguenza, i corsi per preposti dovranno svolgersi obbligatoriamente in presenza o videoconferenza sincrona e prevedere un aggiornamento biennale, fin da subito.
I 12 mesi di disposizioni transitorie valgono anche per le verifiche dell’efficacia o solo per l’organizzazione dei corsi?
Sì, il periodo transitorio di 12 mesi previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 si applica anche alla verifica dell’efficacia della formazione. Durante questa fase, che decorre dalla data di entrata in vigore dell’Accordo (ossia dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), è consentito avviare corsi secondo le disposizioni degli Accordi precedenti e dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, che non prevedevano la verifica dell’efficacia.
Pertanto, l’obbligo di effettuare la verifica dell’efficacia della formazione, come delineato nel nuovo Accordo, diventerà pienamente operativo per i corsi erogati ai sensi del nuovo Accordo Stato-Regioni.
Successivamente al periodo transitorio, l’obbligo sarà esteso ai corsi di formazione per lavoratori, spazi confinati e attrezzature di lavoro.
Tuttavia, è consigliabile che le aziende inizino a familiarizzare con le nuove disposizioni e, ove possibile, adottino progressivamente le modalità di verifica dell’efficacia previste, al fine di garantire una transizione agevole e conforme alla normativa futura.
Formazione pregressa
In tema di riconoscimento della formazione pregressa cosa si intende per corsi con “contenuto conforme”
Il nuovo Accordo parla di “contenuto”, ma non di “ore”; ciò significa che gli argomenti dei vecchi corsi devono essere sovrapponibili agli argomenti dei nuovi corsi, ma non anche le ore di durata della formazione. Sarà comunque utile considerare un numero di ore congruo a poter trattare tutti gli argomenti previsti dai programmi dei nuovi corsi, in linea con il principio di base da seguire relativo all’efficacia della formazione.
Videoconferenza
In modalità videoconferenza sincrona, è obbligatorio avere le telecamere dei dispositivi dei discenti accese
Per supportare al meglio il processo formativo è richiesta l’attivazione della webcam durante tutto il percorso.
Non è possibile fruire del corso in videoconferenza dal proprio smartphone
No, è consentito solamente l’utilizzo del PC e del tablet.
Nei corsi in videoconferenza, non posso raggruppare più lavoratori in una stessa sala riunioni con un unico dispositivo/schermo
No, ogni partecipante deve accedere da un proprio dispositivo.



