1. Premessa
Con la pubblicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59), entrato in vigore il 24 maggio 2025, sono state aggiornate le disposizioni in materia di formazione dei preposti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Le nuove disposizioni ridefiniscono durata, contenuti, modalità e periodicità dei corsi di formazione e aggiornamento destinati ai preposti, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vigilanza e della gestione della sicurezza sul lavoro.
2. Destinatari
La presente circolare è rivolta a tutti i lavoratori che rivestono formalmente o di fatto il ruolo di preposto, ossia coloro che sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive in materia di sicurezza, controllandone la corretta esecuzione.
3. Formazione obbligatoria
3.1 Corso base per preposti
• Durata minima: 12 ore
• Contenuti minimi:
o Normativa generale e specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
o Compiti, funzioni e responsabilità del preposto;
o Vigilanza sull’attività dei lavoratori e gestione delle non conformità;
o Comunicazione efficace e leadership in materia di sicurezza;
o Procedure di emergenza e misure di prevenzione e protezione.
• Modalità di erogazione:
o Ammesse lezioni in presenza o in videoconferenza sincrona;
o Vietata la modalità e-learning asincrona.
3.2 Aggiornamento periodico
• Durata minima: 6 ore;
• Periodicità: ogni 2 anni;
• L’aggiornamento deve riguardare novità legislative, buone pratiche, analisi di casi reali, comportamenti sicuri e vigilanza sulle attività operative.
4. Scadenze di adeguamento
| Situazione | Termine per l’adeguamento |
| Preposti che hanno frequentato corsi (base o aggiornamento) prima del 24 maggio 2023 | Devono effettuare il primo aggiornamento entro il 24 maggio 2026, indipendentemente dalla data del corso precedente |
| Preposti che hanno frequentato corsi dopo il 24 maggio 2023 | Devono effettuare l’aggiornamento ogni 2 anni dalla data del corso |
| Nuovi preposti nominati dopo il 17 aprile 2025 | Devono frequentare il corso base di 12 ore |
5. Validità degli attestati pregressi
Gli attestati conseguiti ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 restano validi, ma occorre adeguarsi al nuovo regime di aggiornamento biennale secondo le scadenze sopra indicate.
6. Entrata in vigore
La presente circolare entra in vigore dal 24 maggio 2025, data di efficacia del nuovo Accordo Stato-Regioni.



