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Accordo Stato Regioni 2024 in materia di formazione sicurezza

4 Set 2024

È stata approvata la bozza definitiva dell’Accordo Stato Regioni 2024 che introduce un regime transitorio di un anno per consentire la fruizione di corsi conformi alle normative.

NOVITA’

datori di lavoro hanno due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo per completare la formazione obbligatoria di 16 ore.

I corsi già svolti per dirigenti e preposti rimangono validi. Per i preposti, è previsto un aggiornamento obbligatorio entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo se il precedente corso è stato erogato più di due anni fa. Anche i corsi già svolti per RSPP e Datori di lavoro rimangono validi.

Per i corsi su spazi confinati e attrezzature come carroponti, macchine raccogli fruita e caricatori per la movimentazione di materiali, che in precedenza non erano normati, c’è tempo un anno per adeguarsi alle nuove disposizioni. Questi corsi passeranno poi a un regime di aggiornamento quinquennale.

Durata dei nuovi corsi:

  • Corsi per Datori di lavoro: 16 ore
  • Corsi formazione spazi confinati: 12 ore, di cui 8 di pratica
  • Corsi carroponte: 4 ore teoriche + 6 ore di pratica (carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina) + 6 ore di pratica (carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando) + 7 ore di pratica per entrambe le tipologie di carroponti
  • Corsi caricatori per la movimentazione di materiali CMM: 8 ore totali, di cui 4 teoriche e 4 pratiche

Grazie a questo regime transitorio si potrà evitare di dover ripetere i corsi in seguito e sfruttare questa fase di transizione per passare poi all’aggiornamento.

Oltre alla durata, per essere conforme al nuovo Accordo, un corso deve rispettare:

  • Il programma
  • Il rapporto 1:6 tra istruttori e allievi
  • I requisiti dell’ente formatore e del docente
  • Altri requisiti formali

La bozza dell’Accordo Unico introduce specifiche novità per i datori di lavoro:

  • Obbligo di formazione: i datori di lavoro saranno tenuti a frequentare un corso di formazione di 16 ore entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
  • Aggiornamento periodico: è prevista la necessità di aggiornare periodicamente la propria formazione (ogni 5 anni per le aziende con più di 50 addetti, ogni 10 anni per le altre).
  • Delega della funzione: i datori di lavoro potranno delegare la funzione a un soggetto dotato dei requisiti formativi adeguati.

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