È stata approvata la bozza definitiva dell’Accordo Stato Regioni 2024 che introduce un regime transitorio di un anno per consentire la fruizione di corsi conformi alle normative.
NOVITA’
I datori di lavoro hanno due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo per completare la formazione obbligatoria di 16 ore.
I corsi già svolti per dirigenti e preposti rimangono validi. Per i preposti, è previsto un aggiornamento obbligatorio entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo se il precedente corso è stato erogato più di due anni fa. Anche i corsi già svolti per RSPP e Datori di lavoro rimangono validi.
Per i corsi su spazi confinati e attrezzature come carroponti, macchine raccogli fruita e caricatori per la movimentazione di materiali, che in precedenza non erano normati, c’è tempo un anno per adeguarsi alle nuove disposizioni. Questi corsi passeranno poi a un regime di aggiornamento quinquennale.
Durata dei nuovi corsi:
- Corsi per Datori di lavoro: 16 ore
- Corsi formazione spazi confinati: 12 ore, di cui 8 di pratica
- Corsi carroponte: 4 ore teoriche + 6 ore di pratica (carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina) + 6 ore di pratica (carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando) + 7 ore di pratica per entrambe le tipologie di carroponti
- Corsi caricatori per la movimentazione di materiali CMM: 8 ore totali, di cui 4 teoriche e 4 pratiche
Grazie a questo regime transitorio si potrà evitare di dover ripetere i corsi in seguito e sfruttare questa fase di transizione per passare poi all’aggiornamento.
Oltre alla durata, per essere conforme al nuovo Accordo, un corso deve rispettare:
- Il programma
- Il rapporto 1:6 tra istruttori e allievi
- I requisiti dell’ente formatore e del docente
- Altri requisiti formali
La bozza dell’Accordo Unico introduce specifiche novità per i datori di lavoro:
- Obbligo di formazione: i datori di lavoro saranno tenuti a frequentare un corso di formazione di 16 ore entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
- Aggiornamento periodico: è prevista la necessità di aggiornare periodicamente la propria formazione (ogni 5 anni per le aziende con più di 50 addetti, ogni 10 anni per le altre).
- Delega della funzione: i datori di lavoro potranno delegare la funzione a un soggetto dotato dei requisiti formativi adeguati.



