SICUREZZA E MEDICO COMPETENTE
Obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria ogni qualvolta la valutazione dei rischi lo suggerisca.
Obbligo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità.
In caso di grave impedimento del medico competente deve segnalare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei requisiti.
FORMAZIONE
È previsto un più attento monitoraggio sul corretto svolgimento dell’attività formativa sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Si impone al datore di lavoro l’obbligo di formazione specifica nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali.
Per chi non si adegua scatta la pena dell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
NOLEGGI E FORMAZIONE
I noleggiatori di attrezzature di lavoro devono acquisire e conservare agli atti un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio le attrezzature, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico.
RAFFORZAMENTO ISPEZIONI
Grazie a una maggiore condivisione delle banche dati degli enti coinvolti, obbligatoria e gratuita sono previsti più controlli sulle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO
L’articolo 6 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce i requisiti di cui devono essere in possesso i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.
Il citato comma riporta quanto segue:
“I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
DELUCIDAZIONE SUL REQUISITO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
Viene precisato che con le 90 ore di docenza il legislatore intende indifferentemente corsi di docenza in ambito teorico o pratico per una somma totale di 90 ore.
Siffatta interpretazione modifica quella che era stata la lettura che molti addetti ai lavori avevano in precedenza dato in modo più conservativo, per la quale si riteneva che fosse necessario dimostrare, di aver svolto almeno 90 ore di formazione relativamente alla parte teorica, e altrettante ore relativamente alla parte pratica.
Con Interpello n.2/2023 il Ministero del lavoro risponde ad un quesito in materia di sorveglianza sanitaria dell’ANP – Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola. La Commissione Interpelli risponde riconducendo la sorveglianza sanitaria nell’alveo dell’art.41 del D.Lgs. n.81/2008 (Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro).
Interpello n.2/2023 – il quesito ANP-scuole
L’ANP – Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola chiede se (in base al combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) – 18, comma 1, lettera a) – 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) si “determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.
Interpello 2/2023 – la risposta della Commissione Interpelli del Ministero del lavoro
La Commissione nell’interpello n. 2/2022 ha ritenuto che: “(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41” del TUS; la Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del Testo Unico di Sicurezza, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs. n.81/2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del Decreto 81.
Cosa si intende per Sorveglianza Sanitaria?
In base all’articolo 2, del D.lgs. n.81/2008 la “sorveglianza sanitaria” è un “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
Cosa prevede l’art. 41 del D.Lgs. n.81/2008 per la sorveglianza sanitaria?
L’articolo 41, del Decreto 81, “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
Chi nomina il medico competente?
L’articolo 18 del Testo unico di Sicurezza “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”.
Il ruolo del medico competente nella valutazione dei rischi
L’articolo 29 “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi (art.17) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”.
Nel Decreto Milleproroghe 2023, ovvero la legge n. 14 del 24 febbraio 2023, sono state prorogate alcune scadenze relative alla normativa antincendio prossime alla scadenza.
L’articolo 12-bis del DL 198/2022 convertito, introdotto dal Senato, proroga i termini per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi al 31 dicembre 2024, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto; al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini.
Il Decreto introduce specifici obblighi relativi alle misure antincendio a carico dei titolari delle strutture ricettive, e l’esonero da specifici corsi antincendio aziendali per il personale delle strutture ricettive turistico-alberghiere che ha superato il periodo di addestramento volontario dei Vigili del fuoco.
Superata dunque la precedente proroga, il cui rinvio ultimo era per la fine del 2022.
Il comma 1 dell’art. 12-bis del Milleproroghe 2023 sostituisce la lettera i) del comma 1122 dell’art. 1 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dispone, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e per i rifugi alpini, la proroga dei termini per l’adeguamento delle strutture alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024.
La proroga riguarda le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto:
Entro il 30 giugno 2023, tali strutture hanno l’obbligo di presentare al comando provinciale dei vigili del fuoco la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni:
Il comma 1, inoltre, proroga al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini, il termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:
Il comma 2 dell’art. 12 del DL Milleproroghe 2023 convertito prevede anche obblighi specifici per i titolari delle strutture ricettive e dei rifugi alpini in attesa del completo adeguamento antincendio.
Dovranno:
Il comma 3 dell’art. 12 del DL Milleproroghe 2023 stabilisce l’esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) e dal rilascio dei relativi attestati, per le persone occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere che hanno superato il periodo di addestramento volontario (stabilito dal comma 1 dell’art. 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).
Costoro, dunque, possono essere adibite all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza.
Nell’interpello n. 1 del 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni in merito alla nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in Smart Working.
E’ possibile, per il datore di lavoro individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti.
In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in Smart Working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio, è possibile, per il datore di lavoro individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti.
La normativa si applica a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico.
Le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, previo consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni.
Nei casi di aziende con più unità produttive, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
Il D.lgs. 27 giugno 2022, n. 104, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”, introduce disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, nonché una serie di ulteriori misure a tutela dei lavoratori.
Rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro (art. 1):
Come e quando – I nuovi obblighi informativi andranno assolti dal datore di lavoro alternativamente in formato cartaceo o elettronico, per gli assunti dal 13 agosto 2022 al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, mentre per i lavoratori in organico al 1° agosto 2022 entro 60 gg. dalla richiesta.
Il rispetto dei nuovi obblighi di informazione avviene con la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, del contratto di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Tutte le ulteriori informazioni obbligatorie dovranno essere fornite per iscritto, in formato cartaceo o elettronico entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.
E’ ammessa inoltre la dilazione di 30 gg. di alcune informazioni qualora non contenute nella lettera di assunzione e/o nella comunicazione obbligatoria di inizio rapporto. Eventuali modifiche delle condizioni devono essere comunicate per iscritto al lavoratore con almeno 24 ore di anticipo. Le informazioni devono essere fornite anche laddove il rapporto cessi precocemente rispetto ai 30 giorni lavorativi.
Le informazioni da fornire – Il contratto di lavoro dovrà comprendere al proprio interno le seguenti informazioni:
Nel caso in cui il datore di lavoro sia tenuto, secondo previsioni di legge o di contratto individuale o collettivo, ad erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati (cd. formazione obbligatoria), questa – da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori – andrà considerata come orario di lavoro e, ove possibile, dovrà svolgersi durante lo stesso. Tale obbligo non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.
Periodo di prova – Il D.lgs. 27 giugno 2022 n 104 ( cd. Decreto Trasparenza ) stabilisce che la durata della prova è di massimo 6 mesi, salvo il minore periodo previsto dal CCNL. Nel contratto a termine il periodo di prova deve essere proporzionato alla durata e al tipo di mansione. Eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità e paternità obbligatori, sopravvenuti durante il periodo di prova ne determinano il prolungamento in pari misura.
Cumulo – Il D.lgs. 27 giugno 2022 n 104 stabilisce che il datore di lavoro non può vietare al lavoratore di svolgere altri impieghi fuori del suo orario di servizio, salvo che incorra in pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi o nella necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico.
Stabilizzazione – Il lavoratore con un’anzianità di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro/committente, ha diritto a chiedere il riconoscimento di una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, ove disponibile. Entro un mese da tale richiesta, l’impresa è tenuta a fornire risposta motivata sulla stessa. Per imprese con almeno 50 dipendenti, tale risposta dovrà essere fornita per iscritto.
Misure di tutela – I lavoratori, compresi coloro il cui rapporto di lavoro è cessato, che ritengano siano stati violati i diritti previsti dal decreto, ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria e amministrativa e salvo specifiche procedure previste dalla contrattazione collettiva, potranno esperire il tentativo di conciliazione presso gli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, o ricorrere ai collegi di conciliazione ed arbitrato oppure alle camere arbitrali previste dall’art. 31, comma 12, della L. n. 183/2010.
E’ previsto il divieto di licenziamento e di trattamenti pregiudizievoli del lavoratore conseguenti all’esercizio dei diritti previsti dal decreto in esame.
I lavoratori licenziati o destinatari di misure equivalenti al licenziamento adottate nei loro confronti dal datore di lavoro o dal committente possono fare espressa richiesta dei motivi delle misure adottate, essendo il datore di lavoro o il committente tenuti a fornire, per iscritto, tali motivi entro sette giorni.
Qualora il lavoratore faccia ricorso all’autorità giudiziaria competente, lamentando la violazione del divieto di licenziamento e di trattamenti pregiudizievoli, incombe sul datore di lavoro o sul committente l’onere di provare che i motivi addotti a fondamento del licenziamento o degli altri provvedimenti equivalenti non siano riconducibili all’esercizio dei diritti previsti dal decreto in esame.
Sanzioni – In caso di inadempimento datoriale il Decreto Trasparenza prevede una sanzione pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato, salvi gli effetti civili e risarcitori in favore del lavoratore. La denuncia può essere presentata all’ITL dal lavoratore o dal Sindacato.
La progettazione della sicurezza antincendio segue due diversi approcci; quello prescrittivo e quello prestazionale.
L’approccio prescrittivo si basa su una progettazione definita passiva del progettista, in quanto il professionista applica le regole senza flessibilità e spazi di manovra, basando il proprio studio di progettazione solo sulle normative in vigore.
Tuttavia l’approccio prestazionale basa lo studio dell’evoluzione dinamica dell’incendio e sulla previsione scientifica della prestazione della struttura progettata dal professionista, avvalendosi di preziosissimi ed elaborati modelli di calcolo.
La metodologia prestazionale per la progettazione della sicurezza antincendio viene considerata dinamica e flessibile, perché sfrutta soluzioni tecniche adattabili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle singole attività oggetto di studio.
Quest’ultimo approccio viene valutato positivamente anche dal Codice di prevenzioni incendi del Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015.
Il D.M. 12 aprile 2019 ha posto fine al “doppio approccio” per le attività soggette a controlli da parte dei VV.F. e non dotate di regola tecnica verticale, quindi il progettista deve esclusivamente utilizzare come modello di riferimento il Codice di Prevenzione Incendi.
Eccezion fatta per gli uffici, in quanto questo doppio approccio rimane in vigore per tutte quelle attività con una regola tecnica verticale tradizionale ancora vigente.
Gli uffici appunto entrano in questa categoria di doppio binario, perché:
Conciò il progettista deve scegliere quale “binario” intraprendere e deve rispettarlo complessivamente senza fare riferimento all’altro approccio.
Il caso studio messo in mostra da INAIL stessa, serve per evidenziare i rispettivi vantaggi e svantaggi dei due approcci.
Nel documento si evince che Il risultato emerso dal caso studio dimostra come l’utilizzo tradizionale comporta un approccio più restrittivo.