Archivio mensile Gennaio 2024

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Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali

Sorveglianza sanitaria lavoro al computer: obblighi e agevolazioni INAIL -  Spazio88

Fonte INAIL

 

INTRODUZIONE

Ai sensi dell’articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato decreto, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico.

Al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti condizioni, in presenza delle quali il medico competente adotta i provvedimenti specificati nella tabella allegata alla presente Circolare (cfr. allegato n. 1):

  1. normale acuità visiva e assenza di astenopia;
  2. normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa;
  3. normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa;
  4. acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa.

 I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) e, pertanto, la prescrizione, da parte dell’oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.

Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana. Di conseguenza, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione. Pertanto, ove a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria, lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, perché di concreto beneficio a lungo termine, ne informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale.

Al verificarsi di tali ultime condizioni, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 176, co., del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a fornire a sue spese il DSVC, secondo le modalità specificate al successivo paragrafo 3.

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Decreto direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 recante la rivalutazione delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Cosa tratta?

In esso viene affermato che: “Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.”

Il Decreto stabilisce una nuova rivalutazione delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Di seguito lo schema riepilogativo relativo all’aumento delle sanzioni dal 2013 ad ora:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando entra in vigore?

Le ammende e le sanzioni amministrative sono rivalutate a decorrere dal 1° luglio 2023.

Indicazioni operative

Dunque assisteremo ad un aumento di tutte le sanzioni derivanti da contravvenzioni in materia di igiene e salute e sicurezza sul lavoro.

 

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LA FIGURA DEL PREPOSTO DOPO L’INTERPELLO NUMERO 5 DEL 2023 PRESENTATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA

La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito ai quesiti di seguito elencati:

  • se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile
  • se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione
  • se la figura del preposto possa coincidere con lo stesso datore di lavoro
  • se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

La Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI?

– sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

– richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

– astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

– segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

– in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

– verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

– informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

– frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37, ACCORDO STATO REGIONI (form lav + 8 ore particolare e aggiuntiva)

QUALI SONO LE SANZIONI?

Art. 19, co. 1, lett. a), c), e), f) e f-bis): arresto fino a due mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro (Art. 56, co. 1, lett. a)

Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g): arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro (Art. 56, co. 1, lett. b)