Archivio annuale 2024

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L’ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI NEI LUOGHI DI LAVORO IN ITALIA

Il d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha riunito in un unico testo tutte le norme previste in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, confermando l’impianto normativo relativo ai rischi connessi alla presenza di cancerogeni in azienda e alla sorveglianza sanitaria dei lavorati esposti.  A conclusione di questo inter legislativo e di adeguamento delle norme al progresso tecnologico, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 183/2016 ha introdotto l’uso dello strumento informatico per il registro delle esposizioni occupazionali, prevedendo la completa gestione informatizzata e la trasmissione dei dati sui lavoratori esposti e sulle esposizioni lavorative on line tramite un applicativo web dedicato, fruibile dal sito istituzionale dell’Inail tra i servizi ‘online’ a disposizione degli utenti.

Un nuovo decreto interministeriale emanato l’11 febbraio 2021 recepisce anch’esso le indicazioni contenute nelle direttive (UE) 2019/130 e 2019/983, modificando ulteriormente l’Allegato XLIII del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e dotandolo di due nuovi processi:

– 7. Lavori comportanti la penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.

– 8. Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Inoltre vengono inserite 13 nuove sostanze nell’Allegato XLIII, e i relativi valore limite di esposizione professionale su 8 ore (mg/m3).

La conoscenza della pericolosità delle sostanze chimiche utilizzate nei vari settori lavorativi e la loro quantificazione risulta di particolare importanza al fine di garantire la massima tutela della salute dei lavoratori.

Gli agenti cancerogeni e mutageni sono composti che, per azione protratta nell’organismo umano, sono in grado di provocare alterazioni genetiche e/o neoplasie nei soggetti esposti, anche a distanza di anni dal momento della cessazione dell’esposizione stessa.

La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e introduzione s.m.i.) contiene prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro pericolosità per la salute umana.

Ai sensi della direttiva sostanze pericolose, a ogni categoria erano associati specifici simboli, pittogrammi e frasi di rischio (R), che comparivano sulle etichette e sulle schede di sicurezza delle sostanze, in funzione delle categorie di classificazione.

 

A partire dal 1° giugno 2015, l’unica norma in vigore nell’Ue per la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose e il regolamento UE n. 1272/2008, denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging of Chemicals).

 

Il sistema CLP di etichettatura delle sostanze cancerogene e mutagene prevede:

  • introduzione di nuovi simboli e pittogrammi di pericolo;
  • introduzione delle avvertenze Attenzione! e Pericolo!;
  • sostituzione delle frasi R con Indicazioni di pericolo o Hazard Statements (H).   

 

 

 

 

I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242 d.lgs. 81/2008).

La realizzazione della sorveglianza sanitaria costituisce uno degli obblighi a carico del datore di lavoro e del dirigente e viene effettuata dal medico competente: quest’ultimo, fornisce un giudizio di idoneità sulla salute dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

In Italia, l’istituzione del registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni risale al 1994 che regolamenta per la prima volta in modo organico la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro introducendo l’obbligo di registrazione delle esposizioni professionali ad agenti cancerogeni (d.lgs. 81/2008).

L’obiettivo principale dell’istituzione del registro e quello di individuare priorità e strategie finalizzate a promuovere interventi di prevenzione primaria nei luoghi di lavoro volti ad eliminare, o quanto meno a ridurre, il numero dei lavoratori esposti ed i livelli di esposizione a cancerogeni occupazionali. Il riconoscimento dei lavoratori esposti a cancerogeni, oltretutto, consente di porre in relazione l’occorrenza delle patologie neoplastiche con esposizioni pregresse, rendendo possibile l’identificazione di situazioni a maggior rischio per la salute e favorendo la loro prevenzione.

Di seguito sono riportati i principali agenti cancerogeni presenti nei principali processi industriali di fabbricazione di prodotti. Nella tabella vengono riportati anche le patologie causate dall’esposizione a questi agenti, i limiti di esposizione imposti dalla Legge e le misure di prevenzione.

SOSTANZA PRESENZA/UTILIZZO PATOLOGIE/ORGANI BERSAGLIO LIMITI DI ESPOSIZIONE MISURE DI PREVENZIONE
AMIANTO Vecchi edifici Cancro del polmone, mesotelioma maligno diffuso 0,1 fibre/cm3 per 8 ore lavorative Ø  Limitare contatto con fibre del materiale
NICHEL Produzione industriale (industria siderurgica, galvanica, saldatura, batterie, industria chimica per la produzione di pigmenti) Cancro ai polmoni, ai seni nasali. Reazioni allergiche per contatto con pelle. 0.005 mg /m3 per la frazione 

respirabile e 0,02 mg /m3 per la frazione inalabile per 8 ore lavorative

Ø  Utilizzare la visiera con protezione laterale.

Ø  Indossare appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche.

Ø  Proteggere le vie respiratorie in caso di formazione di polveri.

BENZENE Produzione industriale (carburanti, coloranti, detergenti, antiparassitari, esplosivi, farmaci, ecc.), raffinazione, stoccaggio e distribuzione della benzina. Leucemia all’apparato linfoematopoietico.  3,25 mg/m3 per 8 ore lavorative Ø  Non utilizzare materiali contenti benzene;

Ø  Ridurre al minimo l’uso di materiali che possono contenere benzene (colle, adesivi, solventi, vernici);

Ø  Durante l’utilizzo di materiali contenenti benzene ventilare adeguatamente i locali;

Ø  Durante le lavorazioni mantenere il livello di concentrazione più basso possibile, rispettando i limiti di esposizione professionale;

Ø  Non fumare in ambienti chiusi;

Ø  Sistemi di ventilazione meccanica devono essere dotati di idonei filtri e regolarmente controllati.

CROMO Produzione di composti, processi di saldatura, placcatura, verniciatura dei materiali metallici (trattamento e rivestimento dei metalli), nell’industria galvanica per aumentare la resistenza dei materiali contro la corrosione, in quella chimica per la produzione di pigmenti inorganici, e nei trattamenti di purificazione chimica. Azione tossica e cancerogena a carico dell’apparato respiratorio. Cancro ai polmoni, ai seni nasali e al naso. Ulcerazione e perforazione del setto nasale, problemi respiratori, eruzioni cutanee, indebolimento del sistema immunitario, danni allo stomaco, al fegato e ai polmoni. 0,005 mg/m3 per 8 ore lavorative Ø  Monitoraggio ambientale e personale dell’esposizione;

Ø Informazione/ formazione degli addetti;

Ø  Adozione di appropriati dispositivi di protezione individuali (es. indumenti protettivi adeguati, maschere respiratorie e occhiali a mascherina/visiera).

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI Raffinazione del petrolio, produzione di coke da carbon fossile, produzione e impiego di pece e catrame di carbone, produzione e impiego di nerofumo, dell’alluminio con processo Soderberg, produzione di oli minerali, procedimenti di cottura dei cibi (cibi carbonizzati, cibi cotti alla brace, cibi affumicati), urbanizzazione (fasi lavorative di asfaltatura), smaltimento dei rifiuti, fumo di sigaretta, ecc. Tumori del polmone, dell’esofago, del colon, del pancreas, della vescica e della mammella. Non sono definiti valori limite di esposizione specifici per questa classe di agente, ma ne ritroviamo alcuni come: miscele di IPA quali pece, catrame di carboni volatili

il cui TLV-TWA e pari a 0,2 mg/m3 e del naftalene, TLV-TWA di 10ppm per 8 ore lavorative.

Ø  Ridurre il livello di esposizione alla sostanza;

Ø  Sistemi di aspirazione o aumentare la ventilazione ove necessario;

Ø  Utilizzo di idonei DPI per la protezione delle vie respiratorie quali facciale filtrante antipolvere di classe 2 con filtro in carbone attivo (FFP2SL);

CVM Produzione del polivinilcloruro (PVC), dei prodotti in PVC, e dei suoi copolimeri. Tumore del fegato tra cui l’angiosarcoma del fegato. Può colpire il cervello, i polmoni e il sistema ematopoietico. 1 ppm (2,6 mg/m3) in 8 ore lavorative Ø  Uso di respiratori per le operazioni a più alto rischio;

Ø  Uso di maschere facciali per sensibili livelli di rischio;

Ø  Riduzione dell’esposizione anche al di sotto dei limiti di esposizione.

 

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Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali

Sorveglianza sanitaria lavoro al computer: obblighi e agevolazioni INAIL -  Spazio88

Fonte INAIL

 

INTRODUZIONE

Ai sensi dell’articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato decreto, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico.

Al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti condizioni, in presenza delle quali il medico competente adotta i provvedimenti specificati nella tabella allegata alla presente Circolare (cfr. allegato n. 1):

  1. normale acuità visiva e assenza di astenopia;
  2. normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa;
  3. normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa;
  4. acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa.

 I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) e, pertanto, la prescrizione, da parte dell’oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.

Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana. Di conseguenza, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione. Pertanto, ove a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria, lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, perché di concreto beneficio a lungo termine, ne informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale.

Al verificarsi di tali ultime condizioni, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 176, co., del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a fornire a sue spese il DSVC, secondo le modalità specificate al successivo paragrafo 3.

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Decreto direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 recante la rivalutazione delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Cosa tratta?

In esso viene affermato che: “Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.”

Il Decreto stabilisce una nuova rivalutazione delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Di seguito lo schema riepilogativo relativo all’aumento delle sanzioni dal 2013 ad ora:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando entra in vigore?

Le ammende e le sanzioni amministrative sono rivalutate a decorrere dal 1° luglio 2023.

Indicazioni operative

Dunque assisteremo ad un aumento di tutte le sanzioni derivanti da contravvenzioni in materia di igiene e salute e sicurezza sul lavoro.

 

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LA FIGURA DEL PREPOSTO DOPO L’INTERPELLO NUMERO 5 DEL 2023 PRESENTATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA

La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito ai quesiti di seguito elencati:

  • se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile
  • se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione
  • se la figura del preposto possa coincidere con lo stesso datore di lavoro
  • se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

La Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI?

– sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

– richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

– astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

– segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

– in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

– verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

– informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

– frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37, ACCORDO STATO REGIONI (form lav + 8 ore particolare e aggiuntiva)

QUALI SONO LE SANZIONI?

Art. 19, co. 1, lett. a), c), e), f) e f-bis): arresto fino a due mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro (Art. 56, co. 1, lett. a)

Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g): arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro (Art. 56, co. 1, lett. b)