Archivio mensile Aprile 2023

DiInRegola

La Direzione Centrale dei VVF ha emesso un chiarimento relativo all’interpretazione del comma 2 dell’art. 6 del D.M. 2 settembre 2021, che ha sostituito il D.M. 10/3/98, introducendo alcune novità sulla formazione degli addetti antincendio e sulle modalità di erogazione dei corsi antincendio per conseguire l’attestato antincendio.

Nuovo Decreto Controlli antincendio, CNA e Confartigianato: “Il carico di  formazione è ingiustificato” - Installatore Professionale                   

REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO

L’articolo 6 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce i requisiti di cui devono essere in possesso i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.

Il citato comma riporta quanto segue:

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
  3. c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  4. d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento”.

DELUCIDAZIONE SUL REQUISITO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Viene precisato che con le 90 ore di docenza il legislatore intende indifferentemente corsi di docenza in ambito teorico o pratico per una somma totale di 90 ore.

Siffatta interpretazione modifica quella che era stata la lettura che molti addetti ai lavori avevano in precedenza dato in modo più conservativo, per la quale si riteneva che fosse necessario dimostrare, di aver svolto almeno 90 ore di formazione relativamente alla parte teorica, e altrettante ore relativamente alla parte pratica.