Con Interpello n.2/2023 il Ministero del lavoro risponde ad un quesito in materia di sorveglianza sanitaria dell’ANP – Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola. La Commissione Interpelli risponde riconducendo la sorveglianza sanitaria nell’alveo dell’art.41 del D.Lgs. n.81/2008 (Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro).
Interpello n.2/2023 – il quesito ANP-scuole
L’ANP – Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola chiede se (in base al combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) – 18, comma 1, lettera a) – 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) si “determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.
Interpello 2/2023 – la risposta della Commissione Interpelli del Ministero del lavoro
La Commissione nell’interpello n. 2/2022 ha ritenuto che: “(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41” del TUS; la Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del Testo Unico di Sicurezza, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs. n.81/2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del Decreto 81.
Cosa si intende per Sorveglianza Sanitaria?
In base all’articolo 2, del D.lgs. n.81/2008 la “sorveglianza sanitaria” è un “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
Cosa prevede l’art. 41 del D.Lgs. n.81/2008 per la sorveglianza sanitaria?
L’articolo 41, del Decreto 81, “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
Chi nomina il medico competente?
L’articolo 18 del Testo unico di Sicurezza “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”.
Il ruolo del medico competente nella valutazione dei rischi
L’articolo 29 “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi (art.17) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”.
Nel Decreto Milleproroghe 2023, ovvero la legge n. 14 del 24 febbraio 2023, sono state prorogate alcune scadenze relative alla normativa antincendio prossime alla scadenza.
L’articolo 12-bis del DL 198/2022 convertito, introdotto dal Senato, proroga i termini per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi al 31 dicembre 2024, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto; al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini.
Il Decreto introduce specifici obblighi relativi alle misure antincendio a carico dei titolari delle strutture ricettive, e l’esonero da specifici corsi antincendio aziendali per il personale delle strutture ricettive turistico-alberghiere che ha superato il periodo di addestramento volontario dei Vigili del fuoco.
Superata dunque la precedente proroga, il cui rinvio ultimo era per la fine del 2022.
Il comma 1 dell’art. 12-bis del Milleproroghe 2023 sostituisce la lettera i) del comma 1122 dell’art. 1 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dispone, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e per i rifugi alpini, la proroga dei termini per l’adeguamento delle strutture alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024.
La proroga riguarda le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto:
Entro il 30 giugno 2023, tali strutture hanno l’obbligo di presentare al comando provinciale dei vigili del fuoco la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni:
Il comma 1, inoltre, proroga al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini, il termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:
Il comma 2 dell’art. 12 del DL Milleproroghe 2023 convertito prevede anche obblighi specifici per i titolari delle strutture ricettive e dei rifugi alpini in attesa del completo adeguamento antincendio.
Dovranno:
Il comma 3 dell’art. 12 del DL Milleproroghe 2023 stabilisce l’esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) e dal rilascio dei relativi attestati, per le persone occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere che hanno superato il periodo di addestramento volontario (stabilito dal comma 1 dell’art. 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).
Costoro, dunque, possono essere adibite all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza.